Blog Taurisano: Gianluigi Rosafio su albo trasportatori

Come diventare autotrasportatore ed entrare nell’albo autotrasportatori? Ce lo spiegano Tiziana Scarlino e Gianluigi Rosafio nel loro blog di Taurisano. Per accedere alla professione di autotrasportatore e poter svolgere l’attività è necessario ottemperare ad alcuni importanti obblighi burocratici. Per prima cosa, è importante procedere con l’iscrizione alla Camera di Commercio e possedere un mezzo di autotrasporto di proprietà, ma da almeno un anno e mezzo. Inoltre, l’autotrasportatore deve godere di una sorta si abilitazione, che può essere conseguita attraverso l’iscrizione all’”Albo Autotrasporto” della Provincia in cui si trova il luogo fisico e legale dell’impresa. 

GIANLUIGI ROSAFIO

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L’aspirante autotrasportatore che desidera procedere con l’iscrizione all’albo di riferimento dovrà accompagnare l’istanza con i documenti che attestino la sua  “onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria”, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 395 del 2000. L’iscrizione all’albo degli autotrasportatori si modifica a seconda del veicolo usato per svolgere l’attività prevista. I casi, pertanto, sono diversi: se il veicolo ha un peso inferiore a 1,5 tonnellate di massa totale con un carico pieno, l’aspirante autotrasportatore dovrà semplicemente accompagnare la sua domanda di iscrizione con un documento che dimostri di come il lavoratore goda del requisito dell’onorabilità;  se il veicolo supera il peso complessivo a pieno carico di 1,5 tonnellate, la domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori va accompagnata con un documento che attesti i requisiti di Onorabilità, Professionalità, Capacità finanziaria. Il controllo del requisito dell’Onorabilità viene effettuato direttamente dall’Albo. 

Per la verifica del requisito della Professionalità, invece, è necessario presentarne il relativo attestato, che può essere conseguito dopo il superamento dell’esame; se il veicolo, poi, ha portata massima pari a  3.5 tonnellate a pieno carico sarà sufficiente attestare l’avvenuta frequenza al   corso di formazione dedicato. Il possesso del requisito della “Capacità Finanziaria” va attestata secondo le disposizioni previste dal Regolamento Europeo numero 1071 del 2009, in cui si dimostra che l’aspirante autotrasportatore sia in possesso dei mezzi finanziari adeguati. I casi previsti sono due: una disponibilità finanziaria di 9000 euro “in caso di utilizzo di un solo veicolo”, mentre sono richiesti ulteriori ”5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato”. 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL REGOLAMENTO >>> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R1071 

Oltre all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sarà necessario effettuare le registrazione presso il Registro Elettronico Nazionale (REN). Essa va effettuata e consegnata presso la Motorizzazione, dove si dimostra che esiste uno stabilimento fisico, ufficialmente individuato, “in cui sono conservati i documenti obbligatori per lo svolgimento dell’attività e le officine che effettuano le manutenzione dei veicoli”. Infine, sarà necessario dimostrare l’”accesso al mercato” in relazione alla Motorizzazione di competenza, seguendo due diverse strade:  “per cessione”, in cui si dimostra di “aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto o l’intero parco veicolare, purché composto da veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto”; “per esercizio diretto dell’attività con veicoli che, a sua volta, prevede due canali ulteriori: quelli di portata complessiva fino a 3,5 tonnellate, “immatricolando almeno due veicoli adibiti al trasporto merci non inferiore a Euro 5”; di massa superiore a 3,5 tonnellate, “immatricolando veicoli adibiti al trasporto merci non inferiore a Euro 5 purché venga dimostrata una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate”. Infine, deve essere prevista la figura del “gestore dei trasporti”, che ha la funzione di guidare l’intera attività dell’impresa di autotrasporto. 

Questa funzione può essere ricoperta dalle seguenti figure: “l’amministratore; il socio illimitatamente responsabile nelle società di persone; il titolare dell’impresa individuale; il lavoratore subordinato avente un livello elevato nella categoria impiegatizia”.

Blog Taurisano: Gianluigi Rosafio su albo trasportatori

Come diventare autotrasportatore ed entrare nell’albo autotrasportatori? Ce lo spiegano Tiziana Scarlino e Gianluigi Rosafio nel loro blog di Taurisano. Per accedere alla professione di autotrasportatore e poter svolgere l’attività è necessario ottemperare ad alcuni importanti obblighi burocratici. Per prima cosa, è importante procedere con l’iscrizione alla Camera di Commercio e possedere un mezzo di autotrasporto di proprietà, ma da almeno un anno e mezzo. Inoltre, l’autotrasportatore deve godere di una sorta si abilitazione, che può essere conseguita attraverso l’iscrizione all’”Albo Autotrasporto” della Provincia in cui si trova il luogo fisico e legale dell’impresa. 

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L’aspirante autotrasportatore che desidera procedere con l’iscrizione all’albo di riferimento dovrà accompagnare l’istanza con i documenti che attestino la sua  “onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria”, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 395 del 2000. L’iscrizione all’albo degli autotrasportatori si modifica a seconda del veicolo usato per svolgere l’attività prevista. I casi, pertanto, sono diversi: se il veicolo ha un peso inferiore a 1,5 tonnellate di massa totale con un carico pieno, l’aspirante autotrasportatore dovrà semplicemente accompagnare la sua domanda di iscrizione con un documento che dimostri di come il lavoratore goda del requisito dell’onorabilità;  se il veicolo supera il peso complessivo a pieno carico di 1,5 tonnellate, la domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori va accompagnata con un documento che attesti i requisiti di Onorabilità, Professionalità, Capacità finanziaria. Il controllo del requisito dell’Onorabilità viene effettuato direttamente dall’Albo. 

Per la verifica del requisito della Professionalità, invece, è necessario presentarne il relativo attestato, che può essere conseguito dopo il superamento dell’esame; se il veicolo, poi, ha portata massima pari a  3.5 tonnellate a pieno carico sarà sufficiente attestare l’avvenuta frequenza al   corso di formazione dedicato. Il possesso del requisito della “Capacità Finanziaria” va attestata secondo le disposizioni previste dal Regolamento Europeo numero 1071 del 2009, in cui si dimostra che l’aspirante autotrasportatore sia in possesso dei mezzi finanziari adeguati. I casi previsti sono due: una disponibilità finanziaria di 9000 euro “in caso di utilizzo di un solo veicolo”, mentre sono richiesti ulteriori ”5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato”. 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL REGOLAMENTO >>> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R1071 

Oltre all’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sarà necessario effettuare le registrazione presso il Registro Elettronico Nazionale (REN). Essa va effettuata e consegnata presso la Motorizzazione, dove si dimostra che esiste uno stabilimento fisico, ufficialmente individuato, “in cui sono conservati i documenti obbligatori per lo svolgimento dell’attività e le officine che effettuano le manutenzione dei veicoli”. Infine, sarà necessario dimostrare l’”accesso al mercato” in relazione alla Motorizzazione di competenza, seguendo due diverse strade:  “per cessione”, in cui si dimostra di “aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto o l’intero parco veicolare, purché composto da veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto”; “per esercizio diretto dell’attività con veicoli che, a sua volta, prevede due canali ulteriori: quelli di portata complessiva fino a 3,5 tonnellate, “immatricolando almeno due veicoli adibiti al trasporto merci non inferiore a Euro 5”; di massa superiore a 3,5 tonnellate, “immatricolando veicoli adibiti al trasporto merci non inferiore a Euro 5 purché venga dimostrata una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate”. Infine, deve essere prevista la figura del “gestore dei trasporti”, che ha la funzione di guidare l’intera attività dell’impresa di autotrasporto. 

Questa funzione può essere ricoperta dalle seguenti figure: “l’amministratore; il socio illimitatamente responsabile nelle società di persone; il titolare dell’impresa individuale; il lavoratore subordinato avente un livello elevato nella categoria impiegatizia”.

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